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Addio assicurazioni no card: cosa cambia dal 2023?

Dal 1° gennaio 2023 il regolamento CARD sarà esteso anche alle compagnie assicurative estere operanti sul territorio italiano, le quali non potranno più avvalersi del regime No CARD per i risarcimenti che risultino regolabili con la procedura del risarcimento diretto.Ecco cosa prevede la legge, quali sono le principali differenze tra Convenzione CARD e No CARD e cosa cambia per le imprese del comparto e per i sottoscrittori di RC Auto.

Assicurazioni CARD e No CARD: significato e differenze

Con l'acronimo CARD ci si riferisce alla cosiddetta Convenzione tra gli Assicuratori per il Risarcimento Diretto.Secondo questo accordo, qualora l'assicurato venga coinvolto in un incidente di cui non abbia colpa, o di cui sia responsabile solo in parte, può richiedere il risarcimento dei danni direttamente alla società con la quale ha stipulato la polizza, la quale successivamente si rifarà sulla compagnia dell'automobilista responsabile del sinistro.Con il termine No CARD viene invece indicato il cosiddetto risarcimento ordinario, ovvero quello in cui è il soggetto danneggiato a dover presentare la richiesta di risarcimento alla società assicurativa dell'automobilista che ha causato l'incidente.La procedura si distingue dalla convenzione CARD sia perché può essere richiesta per ogni genere di incidente, indipendentemente dal numero di veicoli, dalla tipologia dei mezzi interessati e dai danni causati alle cose e alle persone, sia perché prevede che a corrispondere il risarcimento sia la compagnia assicurativa dell'automobilista responsabile del sinistro.

Cosa cambia con l'addio al No CARD

L'entrata in vigore della Legge annuale per il mercato e la concorrenza, approvata in via definitiva al Senato il 2 agosto 2022 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.188 del 12 agosto 2022, dispone con l'articolo 31 un aggiornamento dell'articolo 150 del Codice delle Assicurazioni Private.Si tratta del testo che consentiva alle imprese di assicurazione con sede legale negli Stati membri, ma operanti in Italia, di non aderire alle procedure di risarcimento diretto CARD, disciplinate dall'articolo 149 del Codice delle Assicurazioni Private, alle quali erano invece chiamate ad aderire le società italiane.Di conseguenza, dal 1° gennaio 2023, non essendo più dispensate dal regime della CARD, le assicurazioni comunitarie dovranno conformarsi alla medesima direttiva che disciplina le compagnie assicurative nazionali. La modifica, dunque, amplia l'adesione alla convenzione CARD a tutte le imprese di assicurazione, determinando un importante cambiamento nel settore della Responsabilità Civile automobilistica e il superamento di quel disallineamento che per molti anni ha segnato un importante distacco competitivo tra le compagnie italiane e quelle estere.Un cambiamento che interesserà anche i consumatori, che prima dell'entrata in vigore della legge, per accedere al risarcimento diretto, dovevano accertarsi che la propria società assicurativa avesse aderito alla convenzione. Con l'adeguamento di tutte le compagnie alla CARD, invece, qualora siano coinvolti in una collisione che presenti caratteristiche tali da consentire l'accesso al risarcimento diretto, non dovranno più richiedere l'indennizzo alla società della controparte, ma rivolgersi direttamente alla propria compagnia assicurativa.Ricorrendo alla procedura di rimborso prevista dalla CARD, in aggiunta, è possibile beneficiare di tempi più veloci per la liquidazione dell'indennizzo, ma è bene ricordare che l'iter è accessibile solo in alcuni casi e solo ed esclusivamente qualora si verifichino i danni coperti dalla convenzione.

Quando è possibile aderire alla convenzione CARD?

Il risarcimento diretto CARD si applica solo per alcune tipologie di sinistri. Nello specifico, dal 1° gennaio 2023, decade il vincolo che prevede che i veicoli coinvolti nell'incidente risultino coperti da società aderenti alla convenzione CARD, tuttavia, restano validi gli altri requisiti previsti dal Codice Delle Assicurazioni Private, per il quale è possibile beneficiare di questa particolare forma di risarcimento diretta in tutti quei casi in cui, in linea di massima:Gli incidenti siano avvenuti sul territorio italiano;I mezzi interessati risultino in regola con quanto disciplinato dalla legge per quanto concerne gli obblighi assicurativi;I mezzi interessati siano immatricolati in Italia, nello Stato del Vaticano o nella Repubblica di San Marino;Non si sia verificato il coinvolgimento di più di due veicoli.Su questo punto, tuttavia, si è espressa la Corte di Cassazione che, con l'ordinanza n. 3146/2017, ha ammesso il ricorso alla procedura di indennizzo diretto anche tutte quelle collisioni che interessino più di due veicoli, a patto che gli ulteriori mezzi coinvolti non siano in alcun modo responsabili dei danni arrecati.Il risarcimento diretto non è invece applicabile qualora la collisione avvenga al di fuori dai confini nazionali, se i veicoli interessati risultino immatricolati all'estero o nel caso in cui l'incidente coinvolga tre o più veicoli che condividano del tutto o in parte la responsabilità.Non si può inoltre accedere alla procedura di indennizzo nel momento in cui il conducente riporti danni più gravi di quelli previsti dal regime CARD, poiché in quest'ultimo caso bisogna rivolgersi alla società assicurativa con la quale il proprietario dei veicolo responsabile del sinistro ha stipulato la polizza auto, anche se il regolamento prevede comunque la possibilità di richiedere l'avvio della procedura di rimborso diretto per quanto concerne i danni riportati dal veicolo e ai beni al suo interno.

Cosa risarcisce la CARD?

La procedura di rimborso CARD risarcisce diverse tipologie di danni, in particolare:I danni al veicolo o causati dal suo utilizzo;I danni derivanti da un eventuale fermo tecnico;Le lesioni di lieve entità subite dal conducente non responsabile, fino al 9% di invalidità;I danni ai passeggeri, anche di grave entità;I danni alle cose trasportate.La domanda di risarcimento può essere inoltrata tramite raccomandata AR, fax o secondo le diverse modalità previste dal contratto assicurativo. La richiesta deve pervenire tramite documento apposito, il cosiddetto modulo CAI, sul quale devono essere indicati la data del sinistro, i nomi degli assicurati e delle rispettive compagnie, i numeri di targa dei veicoli coinvolti e la dinamica dell'incidente.La società assicurativa a cui viene presentata la richiesta di risarcimento con convenzione CARD provvede a liquidare i danni per conto della compagnia del responsabile del sinistro rifacendosi poi su quest'ultima. Ricevuto il modulo di risarcimento e qualora il documento risulti completo, le tempistiche con le quali l'impresa assicurativa è tenuta a rispondere al richiedente possono variare in base al quadro incidentale, ovvero:Entro 30 giorni: nel caso in cui si siano registrati danni al veicolo o ai beni in esso contenuti e il modulo di denuncia sia stato firmato congiuntamente dai due automobilisti;Entro 60 giorni: qualora si verifichi uno scenario incidentale simile a quello appena descritto, ma non sia presente la doppia firma;Entro 90 giorni: nel momento in cui sia necessario proporre l'offerta di risarcimento danni al conducente o per evidenziare una qualche anomalia nella dinamica dell'incidente che renda impossibile il ricorso alla CARD.In quest'ultimo caso, se la situazione lo consente, è la compagnia a provvedere a inviare la richiesta direttamente alla società assicurativa della controparte.Naturalmente, qualora il soggetto che ha subito il danno non ritenga congrua la decisione presa della compagnia – sia per quanto riguarda la proposta di risarcimento sia per quanto concerne una eventuale mancata offerta – ha sempre la facoltà di ricorrere a un’azione legale.Al contrario, nel caso in cui accetti il risarcimento offerto, la società si impegna a liquidare la somma entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione, contestualmente al rilascio, da parte dell'assicurato, di quietanza liberatoria, che sarà valida anche per l'automobilista responsabile del sinistro e per la sua compagnia assicurativa.